
Chi riceve un atto impositivo o di contestazione indirizzato esclusivamente a una società, senza che vi sia alcuna pretesa nei suoi confronti, non è legittimato a impugnare tale atto in proprio nome, neppure per negare la propria qualità di amministratore.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 939 del 16 gennaio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.