
Sono distinti i sequestri per il reato di omesso versamento e quello per sottrazione fraudolenta e i loro profitti non sono sovrapponibili. Il profitto della sottrazione fraudolenta, infatti, è il valore dei beni sottratti all’erario e non il debito fiscale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 1643 del 15 gennaio 2026, con cui ha rigettato il ricorso degli indagati.