
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 30919 del 25 novembre 2025, ha ribadito un principio di grande rilievo per le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”: la notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate può avvenire entro il termine di dieci anni dalla definitiva liquidazione dell’imposta. Questo termine non coincide con quello previsto per l’attività di accertamento o liquidazione, ma si riferisce alla fase esecutiva della riscossione, regolata dall’articolo 78 del D.P.R. 131/1986.