
Applicare un regime fiscale improprio non configura il reato di dichiarazione fraudolenta. Va escluso il reato quando la società applica l’Iva ordinaria con diritto di rivalsa al posto del reverse charge che sarebbe stato imposto dalla natura tecnologica dei beni acquistati: c’è senz’altro l’irregolarità tributaria, ma l’operazione non è inesistente perché nelle fatture risultano indicati in modo corretto sia i beni compravenduti, con relative quantità e corrispondenti prezzi, sia l’imposta nel suo ammontare; il ricorso a un regime inesatto di per sé non determina l’inesistenza delle operazioni neppure in senso giuridico.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5051 del 9 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.