
Con l'ordinanza n. 1336 del 21 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare alle sentenze che accolgono l'azione revocatoria fallimentare. La questione centrale riguarda l'individuazione della corretta aliquota dell'imposta di registro, distinguendo tra la misura proporzionale e quella fissa prevista dalla normativa vigente.