
Qualora la Corte di cassazione designi erroneamente il giudice di rinvio, tale designazione non è suscettibile di essere messa in discussione dal giudice ad quem, essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale e non costituendo tale errore un vizio revocatorio del provvedimento di annullamento con rinvio. Nonostante ciò, qualora il procedimento di rinvio si chiuda con una pronuncia di inammissibilità, la Suprema Corte può, in sede di ricorso contro tale pronuncia in rito, emendare anche d'ufficio l'errore materiale commesso con la propria ordinanza di rinvio.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2209 del 2 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.