
In tema di determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativa ad operazione commerciale posta in essere tra società del medesimo gruppo aventi sede in Italia, ai fini del valore da attribuire ad una prestazione di servizi, lo scostamento dal "valore normale" del canone di affitto di cui all'art. 9 TUIR può assumere rilievo quale parametro meramente indiziario dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione posta in essere, con conseguente spostamento dell’onere della prova in capo al contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 2777 dell’8 febbraio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.