
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1271 del 20 gennaio 2026, ha fornito una fondamentale precisazione in merito al reddito d'impresa e al trattamento fiscale delle erogazioni pecuniarie tra società. Il principio cardine stabilito dai giudici di legittimità è che le attribuzioni patrimoniali gratuite effettuate tra società prive di un vincolo di coordinamento unitario non possono essere classificate come costi inerenti, assumendo invece la natura di liberalità. Di conseguenza, tali oneri sono deducibili per la società erogante esclusivamente entro i rigidi limiti quantitativi e le specifiche finalità previste dall'articolo 100 del Tuir.