
Non si può porre a carico del venditore di un immobile sorto su terreno edificabile una plusvalenza commisurata alla residua capacità edificatoria. La natura di un fabbricato non può essere mutata in terreno edificabile sulla base di intenzioni future e incerte rimesse alla volontà dell’acquirente.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 4781 depositata il 3 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.