
La parte che chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio non deve precisare la natura del suo reddito. È sufficiente, infatti, indicare un imponibile risultante dalla dichiarazione presentata al fisco che non sia superiore a quello previsto dalla legge.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 5120 del 6 marzo 2026, con cui ha rigettato il ricorso del Ministero dell'economia.