
In tema di accertamento analitico induttivo, il ricalcolo dei ricavi senza adeguata motivazione non basta all’Agenzia delle entrate per superare le criticità dell’accertamento. L’omessa valutazione di elementi decisivi, quali autoconsumo e sfridi, impedisce di verificare la correttezza del nuovo conteggio effettuato dall’amministrazione finanziaria, con conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento e della sentenza che non ne tenga conto.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 5257 del 9 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società e dei suoi soci.