
Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza del 12 febbraio, ha sancito un principio fondamentale in materia di Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii): l'inammissibilità dell'omologa forzosa (cram down fiscale) qualora il piano di ristrutturazione manchi di una reale e documentata prospettiva di continuità aziendale. La pronuncia chiarisce che il piano industriale non è un semplice allegato formale, ma una condizione strutturale necessaria per accedere ai benefici previsti dal legislatore per il debitore.