
L'obbligo di dichiarazione relativo a partecipazioni e attività finanziarie detenute fuori dai confini nazionali, suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, si fonda su una nozione di detenzione estremamente ampia. Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1851 del 27 gennaio 2026, tale obbligo comprende non solo la titolarità diretta, ma anche le situazioni in cui il soggetto agisce nell'interesse altrui. Nello specifico, le persone fisiche residenti sono tenute alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 4 del Dl n. 167/1990, anche qualora detengano investimenti in Italia per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino gli intestatari formali.