
Con la rottamazione quater la prima (o unica) rata regolarmente versata dal contribuente estingue il giudizio di legittimità anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231 e seguenti della legge 29.12.2022, n. 197 (manovra di bilancio 2023). Pesa l’interpretazione autentica di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge del 17/06/2025 n. 84, convertito dalla legge del 30/07/2025 n. 108, secondo cui il perfezionamento si realizza con il versamento: dopo la produzione della ricevuta di pagamento, oltre che della domanda, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo. E nella rottamazione quater rientrano anche debiti di natura non tributaria, a patto che risultino da carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026.