
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2777 dell'8 febbraio 2026, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di fiscalità d'impresa: l'Amministrazione finanziaria ha il potere di verificare la genuinità e l'antieconomicità delle operazioni intercorse tra società residenti appartenenti allo stesso gruppo. Sebbene non sia applicabile la disciplina internazionale del transfer pricing prevista dall'articolo 110 del Tuir, i giudici confermano la vigenza del cosiddetto "transfer pricing interno" fondato sull'articolo 9 del Tuir.