
Il verbale di conciliazione che si limita a recepire un accordo raggiunto al di fuori del processo non costituisce un atto dell’autorità giudiziaria soggetto a imposta di registro. Si tratta, infatti, di una manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti, nella quale il giudice interviene esclusivamente con funzioni certificative ed esecutive, senza adottare un provvedimento idoneo a incidere sul merito della controversia.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 7092 depositata il 25 marzo 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.