
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2943 del 13 febbraio 2026, è intervenuta su una questione cruciale per il reddito d'impresa: la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedure concorsuali. La pronuncia ribadisce che, sebbene esista una presunzione legale di irrecuperabilità dalla data della sentenza di fallimento, lo scomputo fiscale non è libero ma deve avvenire entro una specifica "finestra temporale" definita dai principi contabili.