
Con una significativa sentenza dello scorso 2 febbraio, il Tribunale di Chieti ha ribadito un principio fondamentale in materia di crisi d'impresa: la proposta concordataria deve essere vagliata non solo per la sua regolarità procedurale, ma anche per l'idoneità a soddisfare i creditori. Il giudice ha confermato che la teoria della causa in concreto si applica pienamente agli accordi previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza. Questo significa che il magistrato, nel valutare la meritevolezza del piano, deve analizzare la sua funzione economico-individuale e rigettare la richiesta di omologa forzosa qualora manchino ragionevoli prospettive di adempimento da parte del debitore.