
Illegittima la condanna per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000, perché quando l’occultamento delle scritture contabili è parziale, bisogna dimostrare che la condotta dell’imputato abbia comunque reso impossibile ricostruire il reddito riferibile alla società: il che va escluso quando l’amministrazione finanziaria è già in possesso degli elementi conoscitivi per provvedere, ad esempio in una delle sue banche dati.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 11296 del 26 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso di un imputato.