
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4330 del 26 febbraio 2026, ha stabilito un importante principio di diritto riguardante la validità delle notifiche tributarie. Secondo i giudici di legittimità, la notifica delle cartelle esattoriali eseguita presso il domicilio fiscale risultante dagli archivi dell'Anagrafe tributaria è da considerarsi pienamente valida. Tale validità permane anche nel caso in cui il contribuente contesti la mancata corrispondenza tra l'indirizzo utilizzato e la propria residenza effettiva, purché la procedura rispetti quanto previsto dall'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973.