
In caso di accesso presso la sede della società, l’Agenzia delle entrate è tenuta a garantire il contraddittorio endoprocedimentale e ad attendere il termine di sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 7605, depositata il 30 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società contro l’avviso di accertamento emesso per indebita detrazione Iva e indeducibilità di costi ai fini Ires e Irap, relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.