
Il ricorso contro il silenzio rifiuto per la restituzione di imposte indebitamente versate è inammissibile se il contribuente non ha prima presentato una vera istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria. Non basta infatti che la richiesta sia inserita in un ricorso contro una cartella di pagamento per la formazione del silenzio rifiuto impugnabile.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 7025 del 24 marzo 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.