
L'ordinanza n. 3831 del 20 febbraio 2026 della Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato riguardante la responsabilità solidale del presidente di un'associazione sportiva non riconosciuta. Secondo i giudici di legittimità, tale responsabilità, che ha natura fideiussoria, non deriva automaticamente dalla semplice titolarità formale della carica, ma dall'effettuazione della relativa attività gestionale. Il principio cardine si fonda sull'articolo 38 del Codice Civile, il quale stabilisce che delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Questa norma mira a tutelare i terzi creditori in assenza di un sistema di pubblicità legale sul patrimonio dell'associazione, chiamando in causa chi ha concretamente generato l'affidamento sulla solvibilità attraverso l'attività negoziale.