
La mancanza di riferimenti misurabili nelle fatture non giustifica automaticamente l’indeducibilità dei costi se questi risultano fisiologicamente connessi al business. I costi di operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili ai fini delle imposte dirette, purché siano effettivamente sostenuti e funzionali all’impresa.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 8706 depositata l’8 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.