
La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4065 del 23 febbraio 2026, ha confermato un principio fondamentale in materia di accertamento tributario: l'utilizzabilità di elementi con valore indiziario o presuntivo prescinde dalle concrete modalità di acquisizione, anche qualora queste risultino irrituali. La decisione nasce dal ricorso di alcuni contribuenti individuati come intestatari di ingenti fondi nel Liechtenstein, emersi grazie alla reciproca assistenza informativa tra Stati membri dell'Unione Europea.