
Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4546 del 28 febbraio 2026, le ordinanze di assegnazione di crediti emesse dal Tribunale nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi sono soggette all’imposta di registro proporzionale con l’aliquota dello 0,5%. Tale interpretazione deriva dall’applicazione congiunta degli articoli 6 e 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro). L'atto giudiziario non è considerato una mera formalità esecutiva, ma rappresenta l'evento che determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente, assumendo dunque un preciso rilievo patrimoniale.