
Con la sentenza n. 50/2026 del 13 aprile, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità riguardanti l'articolo 21 bis del Dlgs n. 74/2000. Questa norma, che confluirà nell'articolo 119 del Testo unico della giustizia tributaria dal 2027, stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso" ha efficacia di giudicato nel processo tributario. La Consulta ha chiarito che tale collegamento tra i due processi è legittimo e rientra nella discrezionalità del legislatore, mirando a superare le problematicità del precedente sistema del "doppio binario pieno" per ridurre il rischio di esiti contrastanti su medesimi fatti materiali.