
In tema di imposta di registro, la determinazione della base imponibile in caso di conferimento di immobili in società segue regole rigide per quanto riguarda la deducibilità degli oneri. Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4535 del 28 febbraio 2026, dal valore del bene possono essere sottratte esclusivamente le passività strettamente inerenti al bene stesso. Non risultano pertanto deducibili le spese connesse a ipoteche iscritte dal conferente per ottenere finanziamenti personali o comunque non collegati all'oggetto del trasferimento, anche se gravanti sul bene conferito.