
È soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/1986, la sentenza di condanna alle restituzioni per indebito oggettivo. L'effetto giuridico di tale pronuncia, ai sensi dell’art. 2033 c.c., è ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 8159 del 1° aprile 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.