
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026, il credito d'imposta generato attraverso attività illecite è da considerarsi inesistente fin dall'origine. La Suprema Corte ha chiarito che tale credito non è altro che la proiezione cartolare del profitto derivante da una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Poiché manca il presupposto costitutivo (ovvero il diritto alla detrazione per lavori mai eseguiti o costi non sostenuti), il titolo risulta "vuoto" e non può legittimamente circolare né essere utilizzato in compensazione.