
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 6616/2026, è tornata a fare chiarezza sul perimetro applicativo del regime di favore per i passaggi generazionali d'impresa. Al centro della disputa legale vi è l'esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/90, una norma pensata per agevolare il trasferimento di aziende o partecipazioni sociali a favore dei discendenti e del coniuge senza gravami fiscali eccessivi. Tuttavia, il beneficio non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti legali, tra cui il trasferimento effettivo del controllo di diritto della società.