
Gli atti relativi al contributo unificato possono essere impugnati solo contro la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che li ha emessi, perché è l’unico soggetto legittimato nel giudizio di merito. Ciò non esclude, però, che il Mef possa proporre ricorso per Cassazione. In sede di legittimità, infatti, la legittimazione spetta esclusivamente al ministero dell’Economia e delle Finanze quale titolare del rapporto giuridico controverso.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 9819 depositata il 16 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso del Mef.