
Legittimo il sequestro per omesso versamento Iva se il contribuente non si è attivato per ottenere il piano di rateazione con il fisco. E ciò benché la riforma abbia introdotto a carico dell’Agenzia delle entrate l’obbligo di comunicare gli esiti del controllo automatizzato «entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione». In assenza di una norma transitoria si pone dunque il problema degli esercizi pregressi, in cui il termine per la comunicazione è scaduto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87: il fatto che non sia in corso la rateizzazione del debito Iva attraverso il pagamento dilazionato impedisce di considerare non integrata la condizione obiettiva di punibilità.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 14721 del 23 aprile 2026, con cui ha accolto il ricorso della Procura.