
Secondo quanto stabilito dall'ordinanza n. 9716/2026 della Corte di Cassazione, in tema di contrasto alle frodi fiscali, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere alle presunzioni semplici per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate. Quando il Fisco riesce a provare che l'emittente della fattura è una "cartiera" o una società "fantasma", l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare l'effettiva esistenza degli scambi.