
La recente pronuncia della Corte di cassazione conferma un principio di particolare rilievo sistematico: il difetto di giurisdizione tributaria è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, rafforzando la peculiarità del processo tributario rispetto agli altri ambiti giurisdizionali.
La decisione si inserisce nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite, valorizzando la discrezionalità del legislatore nell’individuare espressamente le questioni processuali rilevabili d’ufficio, sottraendole al meccanismo del giudicato implicito.