
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, è tornata a delimitare i confini delle indagini finanziarie, confermando che i dati relativi alle operazioni di accreditamento sul conto sono utilizzabili per la generalità dei contribuenti. In tema di controlli sui movimenti bancari, vige una distinzione fondamentale tra le operazioni di prelevamento e quelle di versamento: le prime fanno presumere un maggior reddito solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre le seconde operano indistintamente nei confronti di tutti i soggetti, comprese le persone fisiche. Questa presunzione legale relativa, prevista dall'articolo 32 del Dpr n. 600/1973, comporta un'inversione dell'onere della prova, obbligando il contribuente a dimostrare che le somme sono già state tassate o sono fiscalmente irrilevanti.