
L’amministrazione finanziaria non può notificare cartelle di pagamento al contribuente se prima il giudice non dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. E ciò anche in epoca precedente all’introduzione dell’articolo 25, comma 1-bis, lettera c), del dpr del 29/09/1973 n. 602, ad opera del decreto legislativo del 24/09/2015 n. 159, in vigore dal 22/10/2015: finché l’accordo è in vigore e il contribuente risulta adempiente, infatti, il fisco non ha titolo per agire in riscossione coattiva, mentre la sola risoluzione giudiziale dell’accordo determina la «riespansione del potere impositivo».
Lo ha stabilito la Cassazione Così la Cassazione civile, sez. tributaria, nell’ordinanza n. 12324 del 2 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso proposto da una contribuente.