
La conciliazione giudiziale tributaria ridetermina anche i contributi da pagare per il contribuente. E ciò perché l’accordo raggiunto in base all’articolo 48 del decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 non è assimilabile a un condono: ha un’efficacia novativa rispetto alle contrapposte pretese delle parti e ridetermina la base imponibile, incidendo sull’importo dei contributi previdenziali che l’Inps ha titolo a pretendere sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle entrate per artigiani, commercianti e gestione separata.
Lo ha stabilito la Cassazione ì, sezione quarta, nell’ordinanza n. 13043 del 6 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un lavoratore autonomo.