
Sono deducibili i costi delle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata quando il contribuente dimostra l’esistenza di un effettivo interesse economico. Non è sufficiente provare che la merce sia stata acquistata a un prezzo vantaggioso o rivenduta con un margine positivo: la valutazione deve riguardare il risultato complessivo dell’operazione nel suo concreto contesto economico (prezzo, qualità del prodotto, tempistica e costo del trasporto, rateizzazione dei pagamenti ecc.).
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 12607 depositata il 5 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di una società.