
L’annullamento del presupposto del «fondato pericolo per la riscossione», necessario per procedere con il ruolo straordinario, non comporta l'annullamento totale della pretesa tributaria. Se il debito d’imposta risulta comunque fondato, il giudice deve preservare gli effetti dell’iscrizione a ruolo ordinaria, ricalcolando le sanzioni entro i limiti previsti per la riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 13768 depositata il 12 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.