
La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 77 del 14 maggio 2026 , ha affrontato una questione di cruciale importanza per il diritto processuale penale moderno, dichiarando non fondati i dubbi di legittimità sollevati dalla Corte di Cassazione. Al centro del dibattito giuridico vi è l'articolo 87-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 150/2022 , norma che ha regolamentato il deposito telematico delle impugnazioni nella fase transitoria, ovvero nel periodo precedente alla piena operatività del portale del processo penale telematico. La Consulta ha confermato la validità della sanzione dell'inammissibilità nei casi in cui l'impugnazione venga inoltrata a un indirizzo PEC errato, specificamente quando l'atto è inviato all'ufficio giudiziario destinatario del gravame anziché alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.