
L'applicazione del meccanismo del cash back nelle strategie commerciali dei produttori di telefonia non altera il trattamento fiscale delle cessioni posizionate all'inizio della filiera distributiva. Con l'ordinanza n. 10259 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, qualora la vendita originaria dei telefoni cellulari dal fornitore ai rivenditori sia avvenuta in regime di reverse charge, la successiva restituzione di una quota del prezzo al consumatore finale non attribuisce al fornitore il diritto di rettificare l'imposta a monte. Non avendo addebitato né versato l'Iva in occasione della prima cessione, il soggetto che promuove l'iniziativa non assume la qualifica di debitore d'imposta e non è legittimato a eseguire variazioni in diminuzione.