
Legittima la notifica via Pec della cartella di pagamento anche se l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia entrate riscossione da cui proviene l’atto non risulto compresa nei pubblici registri. Vale il principio del raggiungimento dello scopo: il contribuente ha avuto conoscenza della cartella impugnata e che l’atto fosse riferibile ad Aer: l’indirizzo della casella Pec di provenienza contiene il dominio istituzionale “pec.agenziariscossione.gov.it”, inoltre la casella di destinazione è attiva laddove è un indirizzo che risulta dall’indice Ini-Pec.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 12691 del 5 maggio 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.