
Non basta l’Iva su fatture per operazioni inesistenti a far scattare la confisca diretta a carico dell’imprenditore. Il giudice del merito, infatti, non può limitarsi a individuare in modo generico il profitto del reato nel risparmio fiscale che deriva dall’Iva evasa per ciascuna fattura relativa a operazioni inesistenti, quantificato nella «somma aritmetica» del tributo non versato, senza offrire alcun elemento probatorio o argomentazione logica per dimostrare che sussiste un nesso di derivazione causale fra le somme oggetto dell’ablazione e i reati contestati. E ciò perché il semplice richiamo all’Iva evasa non dimostra affatto che le somme oggetto di confisca siano riconducibili all’illecito sul piano causale.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sezione quarta, con la sentenza n. 16679 dell’11 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di alcuni imputati.