
In tema di registrazione di atti giudiziari, il provvedimento adottato all’esito dell’opposizione al decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 dpt 115/2002, per la liquidazione dei compensi al difensore nominato d’ufficio ad indagato, imputato o condannato che sia rimasto inadempiente, è esente da imposta di registro ai sensi dell’art. 32 disp. att. cpp, vista la ratio legis di sollevare il difensore d’ufficio dal carico degli oneri connessi al recupero forzoso dei compensi, a prescindere se diretto nei confronti dell’assistito o, in subordine, dello Stato.
Lo ha stabilito la Cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 14883 del 18 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un avvocato