
In tema di transfer pricing, l’amministrazione finanziaria deve rispettare il metodo di confronto del prezzo utilizzato dal contribuente quando quest’ultimo risulta il più affidabile. L’adozione di un metodo diverso richiede una motivazione puntuale e approfondita da parte del giudice di merito, chiamato a spiegare perché il criterio selezionato dall’impresa non sia idoneo e per quali ragioni un metodo alternativo debba essere preferito.
Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 15698 depositata il 22 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di alcune società attive nella produzione e commercializzazione di bevande alcoliche.