
L’accomandante non risponde per l’Iva accertata in capo alla società, non avendone la legittimazione passiva. L’accomandante, infatti, risponde entro i limiti della quota conferita all’ente in base all’articolo 2313 Cc, norma che regola soltanto i rapporti interni alla compagine sociale. E dunque i creditori sociali, Agenzia delle entrate compresa, non possono agire direttamente contro l’accomandante, che deve solo eseguire i conferimenti promessi alla società. A meno che, beninteso, l’interessato non perda il beneficio della responsabilità limitata o restino debiti insoluti dopo la liquidazione della sas. Il principio vale anche per l’Irap, mentre per le imposte sui redditi opera il meccanismo di trasparenza che imputa il reddito della società a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
Lo ha stabilito la Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.