
La direzione territoriale delle Entrate può ricorrere per Cassazione, se è patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. A favore della legittimazione attiva pesano una serie di elementi: anzitutto il carattere unitario dell’Agenzia, ma anche la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato e non alle singole articolazioni organizzative; senza dimenticare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità. L’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, come persona giuridica di diritto pubblico, risulta sempre e comunque riferibile non al singolo ufficio periferico ma alla struttura centrale.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 15897 del 23 maggio 2026, con cui ha rigettato, nel merito, il ricorso dell’Agenzia delle entrate.