
Un trust estero, senza scopo di lucro, ha diritto allo stesso trattamento fiscale riconosciuto agli enti non commerciali italiani, in particolare per quanto riguarda la tassazione dei dividendi percepiti da alcune società italiane: negare le agevolazioni significa violare i principi europei di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 16281 del 26 maggio 2026, con cui ha accolto il ricorso di un trust britannico senza scopo di lucro al quale era stato negato il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi percepiti da società italiane.