
Anche prima del 2023 deve considerarsi legittimo il sequestro preventivo (pari all’imposta evasa) per il reato di dichiarazione infedele in relazione alla mancata dichiarazione di plusvalenze da cessione di bitcoin.
Infatti, le criptovalute detenute a fini speculativi e di investimento erano inquadrabili come strumenti finanziari già prima della norma introdotta dall’articolo 1, comma 127, della legge 29/12/2022, n. 197: le relative plusvalenze già rientravano fra i redditi diversi di cui all’articolo 67, lettera c-quinquies) del dpr 22/12/1986, n. 917 (Tuir), mentre la disposizione della legge di bilancio 2023 è soltanto una norma transitoria di raccordo. E dunque la mancata denuncia, anche ad esempio nell’anno d’imposta 2021, integra almeno in astratto il reato di dichiarazione infedele.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, terza sezione, nella sentenza n. 20740 del 5 giugno 2026, con cui ha rigettato il ricorso di un uomo.